Art. 1. Dipartimenti del Ministero 1. Il Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento per le imprese; b) Dipartimento per l'internazionalizzazione; c) Dipartimento per le reti; d) Dipartimento per il mercato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza deI Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 4-bis: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, S.O, abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O, recava "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., reca "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo degli articoli da 27 a 32 e articolo 55: "Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni) - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa". "Art. 28 (Aree funzionali.) - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attivita' produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie o ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di formazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti; b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri; coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attivita' produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione, ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese; c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della societa' dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard". "Art. 29 (Ordinamento) - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. 2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali del Governo, nonche', sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali". "Art. 30 (Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri) - 1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". "Art. 31 (Agenzia per le normative ed i controlli tecnici) - 1. E' istituita l'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. Spettano all'Agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'Agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti. 3. Spetta inoltre all'Agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale. 4. In materia di comunicazioni spetta all'Agenzia: a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici; b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni. 5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'Agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di Governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle comunicazioni che svolgono le attivita' demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'Agenzia". "Art. 32 (Agenzia per la proprieta' industriale) - 1. E' istituita l'Agenzia per la proprieta' industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale. 3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'Agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di Governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attivita' demandate all'Agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia". "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore) - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Ministero delle comunicazioni; il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del consiglio dei ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.