Art. 1.
                     Dipartimenti del Ministero

  1.  Il  Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato
"Ministero",  esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento
dei   compiti   ad   esso   demandati,  e'  articolato  nei  seguenti
Dipartimenti:
    a) Dipartimento per le imprese;
    b) Dipartimento per l'internazionalizzazione;
    c) Dipartimento per le reti;
    d) Dipartimento per il mercato.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio.  Restano  invariati il valore l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre  1988, n. 214, S.O., reca
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  deI  Consiglio  dei  Ministri". Si trascrive il
          testo dell'articolo 17, comma 4-bis:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., reca "Delega
          al  Governo  per il conferimento di funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
          S.O,  abrogato  dal  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.
          106,  S.O,  recava  "Razionalizzazione  dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.,  reca  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a
          norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
          Si  trascrive il testo degli articoli da 27 a 32 e articolo
          55:
              "Art.  27  (Istituzione del Ministero e attribuzioni) -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo Stato in materia di industria, artigianato,
          energia,  commercio,  fiere  e  mercati,  trasformazione  e
          conseguente   commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,
          turismo  e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere,
          acque  minerali  e  termali,  politiche  per i consumatori,
          commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
          produttivo,  poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni
          multimediali,   informatica,   telematica,  radiodiffusione
          sonora  e  televisiva,  tecnologie  innovative applicate al
          settore  delle  comunicazioni, con particolare riguardo per
          il commercio elettronico.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con   l'estero,  del  Ministero  delle  comunicazioni,  del
          dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  fatte  salve  le  risorse  e  il
          personale  che  siano  attribuiti  con  il presente decreto
          legislativo   ad  altri  ministeri,  agenzie  o  autorita',
          perche'  concernenti  funzioni  specificamente assegnate ad
          essi,  e  fatte  in  ogni  caso  salve,  ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa".
              "Art. 28 (Aree funzionali.) - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) sviluppo  del  sistema  produttivo:  indirizzi  di
          politica  industriale, agroindustriale, del commercio e dei
          servizi;   definizione   di   un   sistema   coordinato  di
          monitoraggio  della legislazione commerciale e dell'entita'
          e  dell'efficienza  della  rete distributiva, agevolazioni,
          contributi,   sovvenzioni,   incentivi   e   benefici  alle
          attivita'  produttive che abbiano come diretto destinatario
          le  imprese,  ivi compresi quelli per la ricerca applicata;
          sviluppo  e  vigilanza  della  cooperazione; rilascio delle
          autorizzazioni  prescritte;  definizione  degli obiettivi e
          delle linee della politica energetica e mineraria nazionale
          e  provvedimenti  ad essa inerenti; tutela e valorizzazione
          della   qualita'   dei   prodotti  agroindustriali  e  loro
          valorizzazione  economica;  definizione,  in accordo con le
          regioni,   dei   principi   e   degli   obiettivi   per  la
          valorizzazione   e   lo  sviluppo  del  sistema  turistico;
          coordinamento   delle   attivita'   statali  connesse  alla
          promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
          nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi
          e  benefici  alle  attivita'  produttive diretti ad attuare
          politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti
          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
          per   le   attivita'   produttive   e   per  le  rispettive
          infrastrutture  nel  Mezzogiorno  e  nelle  aree  depresse;
          brevetti,  modelli  e  marchi; politiche per i consumatori;
          determinazione  di  caratteristiche di macchine, impianti e
          prodotti   industriali,  esclusi  i  profili  di  sicurezza
          nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati
          alla  circolazione  stradale,  delle  macchine,  impianti e
          prodotti  destinati specificamente ad attivita' sanitarie o
          ospedaliere,     nonche'     dei    prodotti    alimentari;
          autorizzazioni,      certificazioni,     omologazioni     e
          immatricolazioni  per  le  macchine,  impianti,  prodotti e
          servizi  di  competenza; vigilanza sugli enti di formazione
          tecnica    e   di   accreditamento   degli   organismi   di
          certificazione  di  qualita'  e  dei  laboratori  di prova;
          promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e
          dei prodotti;
                b) commercio   estero  e  internazionalizzazione  del
          sistema  economico: indirizzi di politica commerciale verso
          l'estero,  disciplina  degli  scambi  con  i  paesi  terzi,
          elaborazioni,   negoziazione   e   gestione  degli  accordi
          bilaterali  e  multilaterali;  rapporti  con  gli organismi
          economici  e finanziari internazionali e con le istituzioni
          multilaterali   limitatamente  ai  settori  di  competenza;
          collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
          e  di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari
          esteri;  coordinamento  delle  attivita'  della commissione
          CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con
          i  soggetti  pubblici  e  privati che svolgono attivita' di
          promozione  degli  scambi  con  l'estero;  incentivazioni e
          sostegno  delle  iniziative di internazionalizzazione delle
          imprese  e  delle  attivita'  produttive e promozione degli
          investimenti  esteri  in  Italia,  fatte  salve le funzioni
          concernenti    specificamente   la   disciplina   valutaria
          assegnata  alla  competenza  del  Ministero dell'economia e
          delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con
          l'estero,   credito   all'esportazione,  assicurazione  del
          credito  all'esportazione  e  agli  investimenti  esteri in
          Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a
          partecipazione      pubblica      aventi     ad     oggetto
          l'internazionalizzazione  del  sistema produttivo; rilascio
          delle   autorizzazioni   prescritte  per  l'esportazione  e
          l'importazione,     ferme     le    disposizioni    vigenti
          sull'esportazione  e  l'importazione  dei  materiali per la
          difesa  e  dei  materiali  con  duplice  uso;  tutela della
          produzione italiana all'estero; promozione della formazione
          professionale    dei    soggetti   operanti   nel   settore
          dell'internazionalizzazione delle imprese;
                c) comunicazioni   e   tecnologie  dell'informazione:
          politiche  nel  settore  delle  comunicazioni,  adeguamento
          periodico  del servizio universale delle telecomunicazioni;
          piano  nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
          coordinamento   internazionale,   sviluppo  della  societa'
          dell'informazione;  radiodiffusione  sonora  e televisiva e
          telecomunicazioni,    con    particolare    riguardo   alla
          concessione  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo ed ai
          rapporti  con  concessionario;  alla disciplina del settore
          delle  telecomunicazioni,  al  rilascio  delle concessioni,
          delle  autorizzazioni  e delle licenze ad uso privato, alla
          verifica  degli obblighi di servizio universale nel settore
          delle  telecomunicazioni  alla  vigilanza  sulla osservanza
          delle    normative    di    settore   e   sulle   emissioni
          radioelettriche  ed  alla emanazione delle norme di impiego
          dei  relativi  apparati;  alla  sorveglianza  sul  mercato;
          servizi  postali  e bancoposta, con particolare riferimento
          alla   regolamentazione   del   settore,  ai  contratti  di
          programma  e  di  servizio  con  le  poste  italiane,  alle
          concessioni  ed  autorizzazioni  nel  settore  dei  servizi
          postali,  alla emissione delle carte valori, alla vigilanza
          sul  settore  e  sul  rispetto  degli  obblighi di servizio
          universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con
          particolare   riferimento   alle   iniziative   volte  alla
          trasformazione   su  supporti  innovativi  e  con  tecniche
          interattive   delle   produzioni  tradizionali;  tecnologie
          dell'informazione,   con   particolare   riferimento   alle
          funzioni    di   normazione   tecnica,   standardizzazione,
          accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore,
          coordinamento  della  ricerca  applicata  per le tecnologie
          innovative   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  per
          l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard".
              "Art. 29 (Ordinamento) - 1. Il Ministero si articola in
          dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
          essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali definite nel precedente articolo.
              2.  Il  Ministero  delle attivita' produttive si avvale
          degli  uffici territoriali del Governo, nonche', sulla base
          di  apposita  convenzione,  degli  uffici  delle  camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle
          regioni e degli enti locali".
              "Art.  30 (Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri)
          - 1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'Istituto per la
          vigilanza   delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
          pubblico,     attualmente    esercitate    dal    Ministero
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  sono
          trasferite  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica,  Il  relativo  personale  e  le
          risorse  relative  sono  assegnati al Ministero del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica".
              "Art.  31  (Agenzia  per  le  normative  ed i controlli
          tecnici)  - 1. E' istituita l'Agenzia per le normative ed i
          controlli  tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli
          8 e 9.
              2.  Spettano  all'Agenzia  le  competenze  inerenti  ai
          controlli  di  conformita' delle macchine, degli impianti e
          di  prodotti  nelle  materie  di  spettanza  del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e degli
          enti   pubblici   da   esso   vigilati.   Spetta,  inoltre,
          all'Agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
          sugli  organismi  di accreditamento dei sistemi di qualita'
          aziendale e dei prodotti.
              3.  Spetta inoltre all'Agenzia la predisposizione delle
          normative  tecniche  e degli standard per la certificazione
          dei  prodotti  nelle  materie  indicate al comma 2, ai fini
          della loro approvazione ministeriale.
              4. In materia di comunicazioni spetta all'Agenzia:
                a) rilasciare  i titoli di abilitazione all'esercizio
          dei servizi radioelettrici;
                b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e
          procedure  di  omologazione;  accreditare  i  laboratori di
          prova   e   rilasciare   le  autorizzazioni  ad  effettuare
          collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
              5.  Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
          l'Agenzia  puo'  stipulare  convenzioni  con  le regioni ed
          avvalersi,  oltre  che degli uffici territoriali di Governo
          di  cui  all'articolo  11,  degli  uffici  delle  camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
          di apposita convenzione.
              6.   Sono   soppresse   le   strutture   del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministero  delle  comunicazioni  che  svolgono le attivita'
          demandate  all'Agenzia. Il relativo personale e le relative
          risorse sono assegnati all'Agenzia".
              "Art.  32  (Agenzia per la proprieta' industriale) - 1.
          E' istituita l'Agenzia per la proprieta' industriale, nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti   e  le  funzioni
          dell'ufficio  centrale dei brevetti per invenzioni, modelli
          e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
          proprieta' industriale.
              3.  Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme
          vigenti  alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71
          del  regio  decreto  29 giugno  1939, n. 1127, e successive
          modificazioni.
              4.  Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico,
          l'Agenzia  puo'  stipulare  convenzioni  con  le regioni ed
          avvalersi,  oltre  che degli uffici territoriali di Governo
          di  cui  all'articolo  11,  degli  uffici  delle  camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
          di apposita convenzione.
              5.   Sono   soppresse   le   strutture   del  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  che
          svolgono  le  attivita'  demandate all'Agenzia; il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'Agenzia".
              "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore)
          - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo
          governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche
          successive  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle
          norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Ministero delle comunicazioni;
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del consiglio dei ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.
              2.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo   il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro  della  giustizia e Ministero della giustizia e il
          Ministro  e il Ministero per le politiche agricole assumono
          rispettivamente   la   denominazione   di   ministro  delle
          politiche  agricole e forestali e ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              3.  Sino  all'attuazione  del  comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo.
              4.   Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti  di
          organizzazione  gia'  adottati  ai  sensi  del  comma 4-bis
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 e della
          legge 3 aprile 1997, n. 94.
              5.  Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
          3,  trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
          comma 1.
              6.   Salvo   disposizione   contraria,   la  decorrenza
          dell'operativita'  delle  disposizioni del presente decreto
          e'  distribuita,  con  decreto del presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente tra
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e la data di cui
          al comma 1.
              7.  Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
          del  Magistrato  per  il  Po  si  provvede, nel rispetto di
          quanto  disposto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,  con  i  decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative
          al  settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
          politiche   agricole   sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui
          agli  articoli 35  e 36 del presente decreto legislativo il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato.  Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
          Ministero  dell'ambiente  e' disposto ai sensi dell'art. 4,
          comma  2,  del  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143
          contestualmente  alla emanazione del decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
              9.  All'art.  46,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
          le  aziende  autonome" sono sostituite dalle parole "per le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art. 28 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.